Il motto della nostra associazione
Sede Legale: Via Roma, 323 - 09098 Terralba (OR)
Durata: L'associazione ha durata illimitata.
Trasferimento Sede: Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117 / 2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione:
"AVS-Associazione di Volontariato per il Soccorso- Organizzazione di Volontariato"
o, in breve, "AVS - ODV".
Il motto dell'associazione è "Solidarietà senza frontiere"
L'associazione ha sede legale nel Comune di Terralba, attualmente in via Roma n.323; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'associazione ha durata illimitata.
2.1 – L'associazione non ha scopo di lucro. Persegue finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, in particolare modo nel campo del soccorso e dell'assistenza. Favorisce la crescita culturale attraverso iniziative atte a socializzare quanto più possibile gli aspetti della conoscenza e dell'esperienza umana. Mediante lo svolgimento di opere professionali a favore di terzi, ed avvalendosi in modo preponderante delle prestazioni totalmente gratuite dei volontari associati, attiva programmi operativi di sostegno ai bisognosi nel campo sanitario, nella gestione delle disabilità e comunque a sostegno di non abbienti e degli emarginati. Persegue il fine etico del rispetto della persona in ogni suo aspetto, quale principio essenziale e universale, senza pregiudizio di genere, razza, religione o condizione sociale. Collabora con Enti, pubblici e privati, associazioni o movimenti associativi di volontariato organizzato a livello regionale, nazionale e extra nazionale, che perseguono gli stessi principi statutari.
2.2 – Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire:
2.3 – Le attività che l'associazione intende svolgere rientrano in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:
2.4 – L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via sussidiaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
2.5 – l'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
2.6 – Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:
3.1 – il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.
3.2 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.
3.3 – Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
3.4 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.
3.5 – La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3.6 – L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiudere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea di occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
3.7 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse dimissioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o di temporaneità.
3.8 – L'assemblea può nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito altri meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dell'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
3.9 – La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, onerosa o gratuita, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
4.1 – I soci hanno diritto di:
4.2 – I soci hanno l'obbligo di:
4.3 – L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione sarà sempre svolta a titolo volontario e gratuito.
È fatto divieto di accettazione di compensi da terzi per l'opera volontaria resa.
5.1 – La qualifica di socio si perde per; a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.
5.2 – Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
5.3 – Il Consiglio può dichiarare decaduti i soci che si rendono morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto sociali in sospeso dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve venire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
5.4 – L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
5.5 – Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge
5.6 – I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
6.1 – Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea dei soci.
6.2 – Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.
7.1 – L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
7.2 – L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
7.3 – L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea pur che facilmente accessibile dalla generalità dei soci.
8.1 – L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
8.2 – L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
8.3 – L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.
8.4 – L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con qualunque presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.5 – L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
8.6 – Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
9.1 – Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo: ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.
9.2 – Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
9.3 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza uno o più scrutatori, anche non soci.
9.4 – Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.
9.5 – Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
10.1 – Il Consiglio Direttivo è composto ordinariamente da un numero di 5 membri deliberato dall'assemblea ordinaria. La stessa assemblea può deliberare un numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
10.2 – Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.
10.3 – Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare in ogni caso i nuovi membri. In caso di mancanza di oltre metà del Consiglio Direttivo occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.
10.4 – Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
10.5 – L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dei codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.
11.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.
11.2 – Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.
11.3 – In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:
a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.
11.4 – Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
11.5 – Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.
11.6 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
11.7 – Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.
11.8 – I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.
12.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.
12.2 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
12.3 – Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
12.4 – In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.
13.1 – L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
13.2 – Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra soci o anche non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.2397, comma secondo, del Codice Civile.
13.3 – Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.
13.4 – Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.
13.5 – Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
13.6 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.
14.1 – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
14.2 – Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
14.3 – L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da diverse fonti previste dal Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:
14.4 – Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.
15.1 – L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
15.2 – Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
15.3 – Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.
15.4 – L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
15.5 – Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
15.6 – Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.
16.1 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
17.1 – L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei Revisori, se istituito.
17.2 – I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.
17.3 – I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.
18.1 – L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
18.2 – L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettive sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
18.3 – L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
18.4 – L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
19.1 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
19.2 – In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto all'art. 16 del Codice del Terzo Settore.
20.1 – In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.
20.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.
Data di approvazione: 24 aprile 2016
Sede sociale: Via Roma, 323 - 09098 Terralba (OR)
Codice Fiscale: 90052490951
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